Art. 6.

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituto il Fondo per la popolazione anziana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge, da realizzare, ai sensi del

 

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testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli enti locali, anche mediante convenzioni con enti, società pubbliche e private, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale.
      2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono soggette a presentazione da parte del convenzionato e, prima della stipula delle stesse, di fidejussione bancaria proporzionata al numero degli assistiti e comunque non inferiore a 250 mila euro.